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Ddl semplificazioni – Meno ostacoli per la cittadinanza a 18 anni

Chi è nato e cresciuto in Italia non potrà essere più penalizzato da “inadempimenti di natura amministrativa” dei genitori o dei Comuni, come una mancata iscrizione all’anagrafe. L’importante è che presenti altra documentazione.

Roma – 20 giugno 2013 – Meno ostacoli per ragazzi e ragazze nati e cresciuti in Italia, ma figli di immigrati, che a 18 anni vogliono diventare italiani anche per legge. Non sarà più la svista di un genitore o di un ufficio comunale a bloccare il loro cammino verso la cittadinanza.

È scritto nel disegno di legge  "Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo" approvato oggi pomeriggio dal governo nel corso del Consiglio dei Ministri, che ora passerà all'esame del Parlamento.

Un  articolo voluto dalla ministra dell’Integrazione Cècile Kyenge (trovate il testo in fondo alla pagina) dice che il diritto ad acquistare la cittadinanza italiana rimane anche “in caso di eventuali inadempimenti di natura amministrativa, non imputabili all'interessato, riconducibili ai genitori, agli ufficiali di stato civile o ad altro soggetto”. L’importante è dimostrare “anche con altra documentazione” la “dimora in Italia fin dalla nascita”.

Si risolveranno così, ad esempio, i casi bloccati da un “buco” nell’iscrizione all’anagrafe. È possibile, infatti, che un bambino continui ad essere in Italia regolarmente, insieme a genitori che hanno un permesso di soggiorno, ma sparisca per un periodo dai registri dei residenti perché la famiglia si trasferisce e non comunica subito alla pubblica amministrazione dove vive.

Ora, dove non potranno parlare i certificati storici di residenza potranno parlare altri tipi di documenti. Quali? Ad esempio certificati scolastici, attestati di vaccinazioni o certificati medici. Impossibile negare la presenza in Italia di un bambino che, anche se non risultava iscritto all’anagrafe, frequentava la scuola elementare, faceva un richiamo dell’antitetanica o si ricoverava per togliersi le tonsille.

In realtà, una certa elasticità nella valutazione delle prove della presenza in Italia, in caso di brevi assenze dai registri anagrafici, era già prevista in una circolare firmata nel 2007 dall’allora ministro dell’Interno Giuliano Amato. E anche diverse sentenze hanno accolto i ricorsi di giovani che si trovavano nelle situazioni che abbiamo descritto prima, purchè potessero dimostrare che erano nati e cresciuti qui.

La novità è che adesso questi orientamenti acquistano forza di legge e valgono finalmente per tutti.

Art. 6
(Disposizioni in materia di cittadinanza)

1. Il figlio di genitori stranieri, nato in Italia, al compimento della maggiore età ha diritto ad acquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche in caso di eventuali inadempimenti di natura amministrativa, non imputabili all'interessato, riconducibili ai genitori, agli ufficiali di stato civile o ad altro soggetto, se dimostra anche con altra documentazione la sua dimora in Italia fin dalla nascita (Bozza entrata in Consiglio dei Ministri)

 

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Ddl semplificazioni – Binawasan ang mga hadlang sa citizenship pagsapit ng 18 anyos

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