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Regolarizzazione. La guida di Stranieriinitalia.it

I requisiti di datori di lavoro e lavoratori. La procedura prima e dopo l’invio della domanda (in continuo aggiornamento)

12 settembre 2012 – E’ stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che, cosi come previsto nella legge che ha introdotto la norma transitoria sulla regolarizzazione, ha definito nel dettaglio alcuni aspetti “oscuri” della procedura.

Quindi, tenendo conto del citato decreto e delle recenti istruzioni impartite dai Ministeri dell’Interno e del Lavoro e dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione, in linea di massima, funzionerà così.

REQUISITI

Chi può presentare la domanda

Il datore di lavoro deve essere cittadino italiano o comunitario. Il datore cittadino extracomunitario può presentare la domanda solo se è titolare (o in attesa di rilascio o rinnovo) di un “permesso di soggiorno CE soggiornante di lungo periodo” o di una “carta di soggiorno” ottenuta in quanto familiare di cittadino Ue .

Può presentare la domanda anche il cittadino extraUe in possesso di un permesso di soggiorno per asilo politico.

Limiti di  reddito per il datore che presenta la domanda

Il datore di lavoro deve essere, altresì, in possesso di un reddito minimo che varia in relazione al tipo di rapporto di lavoro da regolarizzare, lavoro dipendente o agricolo oppure lavoro domestico (colf,  badanti, babysitter…).

Per la regolarizzazione di lavoratori dipendenti le società, le ditte individuali e le cooperative,  devono avere un reddito imponibile o un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio non inferiore a 30 mila euro.

Per i datori di lavoro domestico (colf, badanti, babysitter…) invece, il reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi non deve essere inferiore a 20 mila euro se il datore è l’unico percettore di reddito in famiglia. Se all’interno dello stesso nucleo familiare ci sono più percettori di reddito il reddito non deve essere inferiore a 27 mila euro.  Nel calcolo si può cumulare il reddito del coniuge e dei parenti entro il 2° grado anche se non conviventi con il datore di lavoro.

ATTENZIONE: Non ci sono limiti di reddito se il datore di lavoro è una persona affetta da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza e  chiede di regolarizzare un lavoratore addetto alla sua assistenza (es. la badante).

Pertanto, se la figlia presenta la domanda per la madre non autosufficiente dovrà dimostrare di possedere il reddito minimo (20 mila se unico percettore o 27 mila se due o più percettori). Solo nel caso in cui la domanda venga presentata dal tutore legale della persona da assistere o da chi esercita la patria potestà del minore non autosufficiente (di solito il genitore).

Presenza sul territorio italiano

I lavoratori stranieri che possono essere regolarizzati devono essere presenti nel  territorio italiano, in modo ininterrotto, almeno dal 31 dicembre 2011.

Possono essere regolarizzati i cittadini extraUe senza permesso di soggiorno (o con permesso scaduto e non rinnovato ) oppure coloro che siano in possesso di un titolo di soggiorno che non consenta di svolgere attività lavorativa ( ad esempio richiesta asilo politico, motivi di giustizia, cure mediche, ecc ) o che lo preveda ma in modo parziale (esempio titolare di permesso per studio).

Possono, altresì, usufruire della regolarizzazione i cittadini che siano in possesso della richiesta di rilascio, conversione o rinnovo di un permesso di soggiorno .

La presenza in Italia dovrà essere dimostrata con documentazione proveniente da “organismi pubblici” come ad esempio un referto del Pronto Soccorso, il tesserino sanitario stp, un atto notarile, il rinnovo del passaporto effettuato presso il Consolato di appartenenza. Questa andrà esibita al momento della convocazione allo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno.

Anche se il decreto interministeriale, recentemente pubblicato riguardo alla prova non specifica nulla, si ritiene di poter escludere, tra la documentazione, ricevute di invio denaro all’estero, fatture commerciali, scontrini fiscali, ecc. ecc.

Inizio del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro deve essere iniziato  da almeno tre mesi  alla data di entrata in vigore della legge e cioè, essendo la legge entrata in vigore il 9 agosto scorso, almeno dal 9 maggio 2012 (e deve continuare alla data dell’invio della domanda).

Possono essere regolarizzati rapporti di lavoro, sia a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno. Solo per il lavoro domestico è ammessa la regolarizzazione per rapporti di lavoro part time e comunque per un orario non inferiore alle 20 ore settimanali.

Si ricorda che in tutti i casi la retribuzione da garantire deve rispettare i minimi retributivi previsti nei diversi contratti collettivi di riferimento.

Versamento del contributo forfettario di euro 1.000

La legge ha previsto che il datore di lavoro, prima di inviare la domanda, debba pagare  con un “modello F24 Versamenti con elementi identificativi” un contributo forfettario pari a 1.000 euro. Tale versamento può esser fatto fino all’ultimo giorno utile per l’invio della domanda di regolarizzazione (15 ottobre).

Gli esclusi dalla regolarizzazione

La legge ha previsto che, in presenza di particolari condanne a carico del datore di lavoro o del lavoratore, non si possa accedere alla regolarizzazione.

Non sono ammessi datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;per tratta o sfruttamento di prostituzione e minori; per caporalato o per aver dato lavoro a immigrati irregolari.

Non sono ammessi alla regolarizzazione, altresì, i datori di lavoro che precedentemente, pur avendo fatto richiesta di nulla osta al lavoro in occasione dei flussi o della regolarizzazione del 2009, non hanno successivamente sottoscritto il contratto di soggiorno o effettuato l’assunzione presso il Centro per l’Impiego o l’Inps, sempre che questo non sia dipeso da cause di forza maggiore.

Sono esclusi gli immigrati espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato e quelli condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale (es. furto, rapina, violenza…). Regolarizzazione vietata anche per chi è segnalato come "non ammissibile" in Italia, e per chi è considerato, anche in base a condanne non necessariamente definitive,  una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dell’Italia o di altri paesi dell’area Schengen (segnalazione SIS).

LA PROCEDURA

Quando il datore di lavoro deve presentare la  domanda

La domanda dovrà essere inviata via internet dalle ore 8.00 del 15 settembre alle ore 24.00 del 15 ottobre 2012.  Per poter procedere all’invio della domanda, bisognerà  registrarsi sul sito del Ministero dell’Interno, www.interno.gov.it, e compilare i moduli predisposti per la regolarizzazione.  

Non c’è bisogno di fare corse, non c’è un numero limitato in cui rientrare. Tutti coloro che presenteranno la domanda, purché chiaramente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, potranno regolarizzare il rapporto di lavoro e far ottenere il permesso di soggiorno al lavoratore occupato irregolarmente.

PRIMA DI INVIARE LA DOMANDA

Innanzitutto è consigliabile verificare che siano presenti tutte le condizioni previste dalla legge per poter usufruire della regolarizzazione: reddito, assenza di condanne a carico del datore di lavoro e/o lavoratore, presenza in Italia di questo almeno prima del 1 gennaio 2012, inizio del rapporto di lavoro almeno prima del 9 maggio.

Bisogna poi pagare (a partire dal 7 settembre 2012 e fino al 15 ottobre)  il  contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore occupato utilizzando l’F24 con elementi identificativi .

NVIO DELLA DOMANDA

Inviare la domanda telematica di regolarizzazione inserendo tutti i dati richiesti del datore e del lavoratore,  dell’alloggio  presso il quale abita il lavoratore,  delle mansioni e livelli di inquadramento,  dei dati relativi al pagamento dell’F24 e dei dati identificativi della marca da bollo di € 14.62.

DOPO L’INVIO DELLA DOMANDA

I datori di lavoro dovranno, dopo l’invio della domanda, formalizzare il rapporto di lavoro  procedendo a fare le denunce agli enti previdenziali (Uniemens, DMAG) e, ovviamente, pagare le retribuzioni mensili.

Entro il 16 novembre 2012, solo i datori di lavoro che hanno chiesto di regolarizzare lavoratori dipendenti o agricoli (quindi esclusi i datori di lavoro domestici) dovranno effettuare il versamento delle ritenute (contributi Inps, addizionali regionali e comunali, ecc), calcolate sugli stipendi mensili versati al lavoratore, per un minimo di 6 mesi, per coprire il periodo che va da maggio a ottobre.

Anche il datore di lavoro domestico dovrà pagare i contributi all’Inps per i medesimo periodo, utilizzando i MAV che gli verranno inviati dall’istituto.

La procedura si concluderà con la convocazione del datore e del lavoratore da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione (sempre che la Questura e la Direzione Territoriale del lavoro- ex DPL abbiano dato pareri positivi), che verificherà tutta la documentazione. In sede di convocazione il datore e il lavoratore sottoscriveranno il contratto di soggiorno e verrà effettuata d’ufficio la comunicazione di assunzione all’Inps o al Centro per l’impiego.  Al lavoratore, inoltre, verrà rilasciato il modello 209 di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro da spedire, per mezzo degli uffici postali abilitati, alla Questura compente.

Avv. Mascia Salvatore

 

 

 

 

 

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